Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), art. 10, c. 5 del D.Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati.
Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.

Riferimenti normativi:

Art.32, co. 2, lett. a), d.lgs. n.33/2013
Art.10, co. 5, d.lgs. n.33/2013

In questa sezione sono pubblicati i dati relativi ai costi contabilizzati e al relativo andamento nel tempo (d.lgs. n. 33/2013, art. 32, co. 2).

Il Decreto del Ministro della Sanità del 16 febbraio 2001 individua, tra i modelli di rilevazione delle attività economiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, il modello LA quale modello di rilevazione a consuntivo dei costi per livelli di assistenza.

“Il modello LA” istituito con Decreto Ministeriale del 18 giugno 2004 rileva i costi sostenuti per l’erogazione dei Livelli di Assistenza così come sono stati definiti nel DPCM del 29 Novembre 2001.

L’articolo 26, commi 1 e 4, del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 prevede l’obbligo per gli enti di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, di allegare al bilancio di esercizio la nota integrativa corredata da una relazione sulla gestione, sottoscritta dal direttore generale, contenente anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente, nonché un’analisi dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

Con il Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019 il modello LA è stato revisionato in maniera importante e, pur mantenendo la preesistente impostazione per livelli, introduce, per i casi più significativi e ricorrenti, un’ulteriore e più dettagliata distinzione dei costi in base alle diverse strutture organizzative che partecipano a garantire il livello assistenziale (ospedale, prevenzione, distretto), nonché in alcuni casi una diversa articolazione degli stessi rispetto al passato.

 

 

 

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