Whistleblower
In questa Sezione di Amministrazione Trasparente, l’Azienda mette a disposizione dei dipendenti e delle terze parti gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/2012 finalizzati alla segnalazione protetta di violazioni di leggi o regolamenti, nonché di reati, casi di corruzione, frode o altre situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. SEGNALAZIONI L’indirizzo web …
In questa Sezione di Amministrazione Trasparente, l’Azienda mette a disposizione dei dipendenti e delle terze parti gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/2012 finalizzati alla segnalazione protetta di violazioni di leggi o regolamenti, nonché di reati, casi di corruzione, frode o altre situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.
SEGNALAZIONI
L’indirizzo web della ASL n. 3 di Nuoro per il whistleblowing è
https://aslnuoro.whistleblowing.it/#/
WHISTLEBLOWING E WHISTLEBLOWER
Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (fornitori o clienti di un’azienda) possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. E’ già attivo in numerosi Paesi, anche se con differenti modalità d’applicazione e, anche per questo, l’Unione Europea ha pubblicato la nuova Direttiva sul whistleblowing che dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri entro Dicembre 2021. Adottare un sistema di whistleblowing efficace rappresenta un vantaggio per le aziende perché rafforza il sistema di controllo interno, dando la possibilità di scoprire eventuali frodi e criticità prima che diano luogo a più gravi danni e/o responsabilità. Poiché i primi soggetti in grado di intuire tempestivamente eventuali anomalie sono proprio i dipendenti, è interesse primario dell’azienda tutelare e persino incoraggiare le segnalazioni da parte di eventuali whistleblower. Spesso, infatti, affinché il sistema di Whistleblowing sia un elemento di miglioramento aziendale efficace, occorre che il management aziendale lo promuova, diffondendo l’idea che la pratica del Whistleblowing non è altro che un motivo di miglioramento aziendale.
Whistleblower in inglese significa “soffiatore di fischietto”: il termine è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi richiama e richiede l’attenzione su attività illegali, affinché vengano fermate e in italiano potrebbe tradursi con il termine segnalatore o segnalante. Il whistleblower, quindi, è colui che lavora in un’azienda – pubblica o privata – e decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un’azienda.
Il whistleblowing può essere definita “la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica”.
Oltre a quella intrinseca della prevenzione degli illeciti, l’utilità aggiuntiva e di valore del whistleblowing è quella di coinvolgere e sensibilizzare i cittadini nella lotta all’illegalità, responsabilizzandoli mediante la loro partecipazione attiva per migliorare la società.
Il Whistleblowing può estrinsecarsi in due modi:
a) Whistleblowing interno: attraverso il whistleblowing e con l’utilizzo di specifici canali interni comunicativi, i lavoratori o le terze parti di una organizzazione (pubblica o privata), possono segnalare condotte illecite o fraudolente di cui siano venuti a conoscenza.
b) Whistleblowing esterno: si parla di whistleblowing esterno quando la segnalazione di un illecito viene fatta all’autorità giudiziaria, ai media o alle associazioni ed enti competenti. Ciò accade quando il segnalatore o non ha fiducia della propria azienda, in quanto non garantisce un sistema di whistleblowing sicuro e tutelante, oppure perché non dispone di tale sistema.
In Italia la regolamentazione del whistleblowing è iniziata circa dieci anni fa con l’inserimento nel Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 156/2001) dell’art. 54bis ad opera della Legge 6 novembre 2012 n. 190. L’obiettivo era quello di inserire la pratica delle segnalazioni di illeciti nelle organizzazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutelando i segnalanti (dipendenti pubblici). L’obbligo, previsto per le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione, tra cui un meccanismo di whistleblowing, è stato poi esteso, in parte, al settore privato con la Legge 30 novembre 2017, n. 179.
Nel 2018 sono state poi inserite ulteriori disposizioni per la “protezione della riservatezza dell’identità dell’informatore”, in ottemperanza al GDPR.
Con lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva UE di riforma del whistleblowing sono state previste sanzioni, da parte di ANAC, sino ad € 50.000,00 nel caso in cui vengano accertate misure ritorsive o condotte vessatorie contro il segnalante, oppure condotte tese ad ostacolare la segnalazione o, ancora, la violazione dell’obbligo di riservatezza. Sono altresì previste sanzioni anche per i casi di non adozione di procedure per il whistleblowing o di non conformità delle procedure o di mancata gestione delle segnalazioni ricevute.
APPROFONDIMENTI
4° Rapporto annuale sull’applicazione del whistleblowing – 16 luglio 2019
Leggi la news del 15 gennaio 2019.
Analisi della nuova disciplina e problematiche applicative:
Presentazione del 3° Rapporto annuale sul whistleblowing – 28 giugno 2018
Comunicato del Presidente dell’Autorità del 06/02/2018.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 la legge sul Whistleblowing che entra in vigore il 29 dicembre 2017:
LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico: l’Italia investe nel whistleblowing:
Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
Ultima modifica
12 Settembre, 2022